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È in corso di approvazione il Decreto correttivo al nuovo Codice degli Appalti Pubblici: novità in tema di subappalto.

  • 20/02/2017

A quasi un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016  c.d. nuovo Codice degli Appalti Pubblici, il Governo, grazie alla facoltà concessa dal comma 8, dell’articolo 1, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, ha deciso di adottare delle disposizioni correttive e integrative al predetto Codice.

E’ stata infatti esaminata e resa nota dal Consiglio dei Ministri, nella giornata di giovedì 9 febbraio scorso, la prima bozza del Decreto Correttivo al Codice degli appalti del 2016, che dovrebbe apportare modifiche a 84 articoli su 220 del Codice degli appalti e, tra le novità, introdurrebbe alcune modifiche importanti in tema di subappalto.

Infatti, la bozza del Decreto prevede che per gli appalti di lavori il limite del 30% del subappalto si riferisca alla sola categoria prevalente (come già previsto dal D. Lgs. 163 del 2006), mentre, per i servizi e le forniture, tale limite rimane riferito all’importo complessivo del contratto.

Novità anche per quanto riguarda la “terna di subappaltatori” che non dovrà più essere indicata al momento della presentazione dell’offerta, ma tale indicazione dovrà essere effettuata prima della stipula del contratto.  Dunque, la “terna” sarà indicata dal solo soggetto aggiudicatario.

L’approvazione definitiva del Decreto è prevista entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti Pubblici, cioè entro il 16 aprile 2017.

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