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Dopo l’estinzione del debito, il creditore non può agire per le spese di precetto
- 12/02/2019
Se il debitore ha pagato la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può notificare un atto di precetto avente ad oggetto il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l’emissione del predetto decreto, e necessarie per la sua notificazione.
Per tali spese, infatti, il creditore deve esperire l’azione di cognizione ordinaria. È quanto stabilito nell’Ordinanza n. 2242 del 28 gennaio 2019 della Corte di Cassazione.
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- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...
- 12/03/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 febbraio 2024, n. 5068, ha stabilito che “Il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva ad un'altra, dietro corrispettivo ...
Serviti telefonici: per la Cassazione è illegittima la fatturazione a 28 giorni
29/02/2024La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza del 15.2.2024, n. 4182, ha stabilito che "Costituisce pratica ingannevole e quindi vietata quella da parte dell'operatore telefonico che stabilisce...