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Diritto all’autodeterminazione e libertà religiosa: l’accettazione della laparotomia da parte del Testimone di Geova non implica l’accettazione dell’emotrasfusione.

  • 11/01/2021

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 23 dicembre 2020, n. 29469 è tornata a pronunciarsi in materia di autodeterminazione e libertà religiosa. Segnatamente, il Testimone di Geova che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione anche con dichiarazione formulata prima del trattamento sanitario. L’accettazione dell’intervento di laparotomia esplorativa implica l’accettazione anche dell’emotrasfusione.  La dichiarazione anticipata di dissenso all'emotrasfusione, che possa essere richiesta da un'eventuale emorragia causata dal trattamento sanitario, non può dunque essere neutralizzata dal consenso prestato a quest'ultimo.

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