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Detenzione di abbigliamento con marchi contraffatti: pur sussistendo il reato, la condotta può essere non punibile
- 27/11/2017
Con Sentenza n. 48109 del 18 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha precisato che la detenzione per la vendita di capi di abbigliamento recanti marchio contraffatto integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).
Scopo della predetta disposizione è la tutela dell’affidamento della collettività nei marchi e nei segni distintivi. Il reato in questione, dunque, deve ritenersi integrato anche in presenza di un “falso grossolano”, il quale sussiste ogniqualvolta un’imitazione di un marchio o di un segno sia talmente goffa da non poter oggettivamente ingannare l’acquirente in merito alla provenienza illecita del bene.
Sennonché, proprio la grossolanità del falso può essere idonea ad evidenziare come la condotta sia particolarmente tenue, tanto da non poter essere considerata punibile ai sensi dell’art. 131bis c.p.
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