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Dati aziendali veritieri per l’omologazione del concordato preventivo

  • 15/05/2017

Tra le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato preventivo, rientra, ai sensi dell’art. 162, comma 2, L.F., la veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso.

A tal proposito, l’art. 173, comma 3, L.F., stabilisce che, se nel corso della procedura emerge che tale condizione mancava al momento del deposito della proposta, il Tribunale deve revocare l’ammissione al concordato preventivo.

Sul punto, con Sentenza n. 10826 del 4 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha statuito che, in mancanza del predetto requisito, il Tribunale, così come deve revocare l’ammissione al concordato ai sensi dell’art. 173, comma 3, L.F., deve altresì negare l’omologazione del concordato medesimo.

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