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Danno reputazionale via web: l’azienda può adire il Giudice dello Stato membro in cui ha il centro dei propri interessi

  • 31/07/2017

La reputazione di un’azienda può senz’altro essere gravemente danneggiata da condotte diffamatorie poste in essere via web.

In punto di danno da reputazione via web, si è recentemente espresso l’Avvocato Generale della Corte di giustizia europea, il quale, nelle conclusioni presentate lo scorso 13 luglio nella causa C-194/16, ha osservato come il danno da diffamazione subito da un’azienda debba essere trattato come quello subito da una persona fisica.

Pertanto, anche per le persone giuridiche viene in rilievo l’art. 7, punto 2, del Regolamento n. 1215/2012. Tale disposizione prevede che, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Nei casi di diffamazione via web, il luogo dell’evento dannoso è quello in cui la reputazione dell’azienda è stata maggiormente lesa, dunque, di solito, quello in cui essa ha il centro dei propri interessi. Pertanto, l’azienda diffamata potrà senz’altro adire il Giudice di tale luogo.  

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