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Coronavirus: i reati configurabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel D.p.c.m. dell’8 marzo 2020.

  • 16/03/2020

Per chi vìola le norme sugli spostamenti disposte dal D.p.c.m. dell’8 marzo 2020, estese poi a tutto il territorio nazionale con il successivo D.p.c.m. del 9 marzo 2020, è applicabile l’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), che prevede la pena dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro, salvo che non si possa configurare l’ipotesi più grave dell’art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) che prevede la pena della reclusione fino a 12 anni. Le conseguenze penali derivanti dalle dichiarazioni mendaci rese sul modulo di autodichiarazione ad un pubblico ufficiale sono disciplinate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, che richiama i reati di falso, anche commessi ai danni di pubblici ufficiali e dall’art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) che prevede la pena della reclusione da uno a sei anni.

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