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Contro il fallimento l’azione revocatoria è inammissibile
- 02/01/2019
ll caso, da cui origina la sentenza delle Sezioni Unite, trae le mosse dalla decisione del Giudice di primo grado che ha accolto la domanda revocatoria promossa ai sensi dell'art. 66 L.F. nei confronti del fallimento di una società coop a r.l., con riferimento ad un atto di cessione di azienda concluso tra le società quando erano in bonis.
La Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 30416 del 23.11.2018, ha stabilito che non è ammissibile un'azione revocatoria nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo, ed il carattere costitutivo dell’azione revocatoria.
In generale, il patrimonio del fallito, infatti, è insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento, e, nel caso della revocatoria, l'effetto giuridico favorevole all'attore si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento.
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