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Contratti con la Pubblica Amministrazione: il fornitore versa l'Iva quando incassa il corrispettivo

  • 23/10/2018

In tema di Iva, il d.P.R. 633/1972 (art. 6, c. 5) stabilisce che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore dello Stato o di enti pubblici, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

La Cassazione civile, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 24454 del 5.10.2018 ha stabilito che con il termine "pagamento dei corrispettivi" debba intendersi la effettiva riscossione dello stesso da parte del prestatore-cedente, non già, invece, con l'emissione del mandato di pagamento o del bonifico da parte dell'ente.

La Corte, infatti, ritiene che la ratio della norma sia quella di favore chi contratta con soggetti pubblici ponendo il cedente il più possibile al riparo dai ritardi dell’amministrazione. Ciò, al fine di evitare che il primo debba fatturare l'operazione e pagare la relativa imposta dal momento della consegna o della spedizione, mentre, invece, l'incasso del corrispettivo potrebbe intervenire a notevole distanza di tempo.

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