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Configurabilità della clausola risolutiva espressa: le parti devono aver previsto la risoluzione del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate

  • 23/08/2021

La Corte di Cassazione, con recente sentenza dell’11.08.2021, n. 22725, ha osservato che per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate nel contratto o in altro atto o documento alle quali le parti abbiano fatto espresso riferimento, come la dichiarazione di essere nelle condizioni di fruire del mutuo a tasso agevolato o a quelle previste nella domanda di concessione.

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