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Configurabilità della clausola risolutiva espressa: le parti devono aver previsto la risoluzione del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate
- 23/08/2021
La Corte di Cassazione, con recente sentenza dell’11.08.2021, n. 22725, ha osservato che per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate nel contratto o in altro atto o documento alle quali le parti abbiano fatto espresso riferimento, come la dichiarazione di essere nelle condizioni di fruire del mutuo a tasso agevolato o a quelle previste nella domanda di concessione.
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Responsabilità medica: criteri per la liquidazione del danno
01/08/2022La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 22136 del 13.7.2022, si è pronunciata su una richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica. In particolare, la Suprema Corte ha stab...
- 01/08/2022
Il TAR Campania, con Sentenza n. 4731 del 13.7.2022, si è pronunciato sull’impugnazione di un provvedimento di esclusione di un consorzio stabile da una procedura di gara. In particolare...
Appalti pubblici: la revisione dei prezzi è soggetta alla prescrizione quinquennale
25/07/2022In materia di appalti pubblici di servizi, il TAR Trento, con Sentenza n. 140 del 19 luglio 2022, ha in primo luogo confermato la giurisdizione del giudice amministrativo in punto di revisione dei ...