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Condominio: l’obbligo dell’amministratore uscente di consegnare la documentazione in suo possesso

  • 25/09/2019

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6760/2019, ha chiarito la portata dell'obbligo previsto dall’art. 1129, comma 8, c.c., che stabilisce come alla cessazione del suo incarico l’amministratore sia tenuto alla consegna di tutta la documentazione inerente alla gestione condominiale, nelle mani del nuovo amministratore.

In particolare, la Corte ha precisato che la semplice messa a disposizione della documentazione non equivale ad una materiale consegna, e che, in caso di inadempimento dell’obbligo, lo stesso possa essere oggetto di provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c.

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