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Con l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, non si ha più diritto all’assegno divorzile

  • 03/10/2016

Il diritto a percepire l’assegno divorzile, da parte di uno dei due coniugi, è una delle principali conseguenze di carattere patrimoniale previste dalla c.d. legge sul divorzio (L. n. 898/1970)

Secondo la Corte di Cassazione, pronunciatasi con la Sentenza del 29.9.2016 n. 19345, tale assegno non è dovuto, non solo quando uno dei due coniugi si risposi ma anche nel caso in cui, convivendo stabilmente, l’ex consorte instauri di fatto una nuova famiglia.

Nel caso in esame la Suprema Corte, confermando la Sentenza della Corte di Appello di Roma, ha attribuito il carattere di nuova famiglia alla prolungata convivenza della ex moglie con un nuovo compagno. La formazione di questa ulteriore famiglia fa venir meno il presupposto per la riconoscibilità dell’assegno, poiché rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale.

Conseguentemente, prosegue la Corte, il diritto all’assegno divorzile non potrà più essere richiesto, anche se la nuova convivenza dovesse terminare.

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