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Cessione del ramo d’azienda: l’eventuale perdita della qualificazione SOA è da valutarsi in concreto

  • 17/07/2017

Le Società organismi di attestazione (SOA) sono entità di diritto privato, autorizzate dall’Autorità Nazionale Anti – Corruzione (ANAC), le quali accertano, in capo ai soggetti che ne facciano richiesta, l’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.

In tema di qualificazione SOA, la III Sezione del Consiglio di Stato aveva deferito all’Adunanza Plenaria la questione relativa alla sorte delle certificazioni ottenute da un’impresa, per il caso in cui la stessa ceda un ramo d’azienda.

Con Sentenza del 3 luglio 2017, l’Adunanza Plenaria ha quindi chiarito che la cessione del ramo d’azienda non necessariamente comporta la perdita della qualificazione. Infatti, deve essere compiuta una valutazione in concreto dell’atto di cessione, tenendo conto degli scopi perseguiti dalle parti, nonché dell’oggetto del trasferimento.

Inoltre, se, in caso di cessione di un ramo d’azienda, la SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, accerta l’effettivo mantenimento, da parte dell’impresa cedente, dei requisiti di qualificazione, ciò comporta che la cedente medesima ha conservato l’attestazione senza alcuna interruzione.

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