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Azione risarcitoria nei confronti di una compagnia aerea straniera. La giurisdizione è del giudice italiano.

  • 09/03/2020

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3561 del 13 febbraio 2020, in tema di azione risarcitoria nei confronti di una compagnia aerea straniera hanno risolto la delicata questione in tema di giurisdizione affermando che, sussiste quella del giudice italiano, allorquando un cittadino di nazionalità, per l’appunto, italiana introduca un’azione risarcitoria nei confronti di una compagnia aerea straniera, dovendo prevalere l’applicazione della Convenzione di Montreal del 1999 in materia, da considerarsi riferibile sia alle cause risarcitorie per ritardo del volo che a quelle riconducibili ad annullamento del volo.

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