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Azione di riduzione e reintegrazione delle quote del legittimario in natura.

  • 31/08/2020

La Corte di Cassazione, sez. II civile, con sentenza n. 16515/2020 ha stabilito che, in caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, la reintegrazione al legittimario, in linea di principio, va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte, dei beni oggetto delle disposizioni ridotte. Generalmente tale affermazione viene proposta a tutela del diritto del legittimario, che non è in linea di principio suscettibile di essere convertito in un diritto di credito.

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