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Azione di garanzia per i vizi: l'efficacia interruttiva della prescrizione delle manifestazioni extragiudiziali

  • 02/09/2019

Con sentenza n. 18672 dell’11 luglio scorso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, nel contratto di compravendita, costituiscono (ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c.) idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi (prevista dall’art. 1495, comma 3 c.c.), le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c.

A parere della Corte, quando si avvale della garanzia, il compratore fa valere l’obbligazione del venditore di cui all’art. 1476, comma 1 n. 3 (cioè quella di garantire il compratore dai vizi della cosa) e deve ammettersi che lo possa fare attraverso una manifestazione di volontà extraprocessuale.

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