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Approvata la Legge sulla responsabilità dell’operatore sanitario; introdotto il c.d. doppio binario

  • 06/03/2017

A soli 5 anni dall’entrata in vigore della Legge n. 189 del 2012 (c.d. legge Balduzzi), il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di responsabilità dell’operatore sanitario, sia in materia penale che civile, con l’approvazione definitiva, il 28 febbraio scorso, alla Camera dei Deputati, del disegno di Legge n. 259.

Per ciò che concerne la responsabilità civile, la nuova Legge detta il c.d. doppio binario, distinguendo definitivamente tra responsabilità della struttura sanitaria,  di tipo contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., e responsabilità dell’operatore sanitario, di natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Ciò comporta che, in caso di responsabilità dell’operatore sanitario, l’onere della prova sarà a carico del paziente che si ritiene danneggiato, che dovrà, inoltre, provare il nesso di causalità tra la condotta dell'operatore sanitario e l’evento lesivo. 

In campo penale, invece, viene introdotto l’ art. 590-sexies c.p. che punisce l’imperizia, che cagioni danno ad un paziente, solo se frutto di colpa grave. L’operatore sanitario, dunque, secondo la nuova Legge, sarà sollevato da responsabilità penale se dimostrerà di aver rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali.

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