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Appalti pubblici: recente decisione in tema di principio generale di immodificabilità e correzione dell’errore materiale dell'offerta

  • 14/06/2021

Il Tar Campania, sez. I, con sentenza del 21 maggio 2021, n. 1278, ha ritenuto che il principio generale di immodificabilità dell'offerta, vigente nella materia degli appalti pubblici (a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici, nonché dell'imparzialità e trasparenza dell'agire dell'amministrazione), ha riguardo all’offerta così come formulata in sede di gara, ma non attiene alle giustificazioni fornite in sede di subprocedimento di verifica dell’anomalia. Ne discende che, laddove l’operatore economico abbia formulato due successive giustificazioni, non si può riconoscere alcuna portata invalidante alla modifica intervenuta, fra le prime e le seconde giustificazioni, in alcuni elementi dell’offerta (nel caso di specie, nei costi della manodopera, e negli utili), in quanto la modifica deve essere rapportata non rispetto alle prime giustificazioni, ma rispetto all’offerta. La correzione dell’errore materiale (intendendosi per tale quello caratterizzato da evidente riconoscibilità, valutabile ex ante, ossia senza svolgere sul punto particolari approfondimenti), in cui è incorsa l’impresa concorrente nell’indicazione di un elemento dell’offerta, non comporta un’inammissibile alterazione dell'offerta né assume valenza invalidante. La notificazione del ricorso di primo grado effettuato a un indirizzo errato è nulla (e non inesistente) in quanto per generale principio processuale, l'errore nell'individuazione del luogo in cui la notificazione dell'atto va eseguita, anche qualora sia privo di qualsiasi collegamento con il destinatario, configura una mera difformità dal modello legale e non attiene agli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione dell'atto.

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