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Appalti pubblici. La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1998 del 20 marzo 2020.

  • 30/03/2020

Il Consiglio di Stato, con recente sentenza del 20 marzo 2020, n. 1998 si è pronunciato in merito alla correzione dell’errore materiale nell’offerta affermando che, in materia di gare d’appalto, grava sull’offerente l’obbligo di presentare un’offerta certa, seria, completa ed immodificabile, e che il concorrente è gravato dall’obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c. e sussiste nei suoi confronti il principio di autoresponsabilità, non potendo liberamente modificare quanto dichiarato in sede di gara adducendo errori “di distrazione”, in quanto al momento della presentazione, l’offerta si cristallizza e, quindi, non può essere variata. Per poter eccezionalmente ammettere la sua correzione per un asserito errore materiale, è necessario che vi sia la prova certa che si tratti effettivamente di un refuso, dovendo escludersi che attraverso tale stratagemma possa addivenirsi alla modifica dell’offerta, in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.

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