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Appalti pubblici: il recesso in fase di gara di una delle imprese raggruppate.

  • 25/05/2020

Il Tar Sicilia, sez. I, con sentenza n. 688 del 30 marzo 2020, ha stabilito che il recesso di una o più imprese raggruppate in fase di gara è ammesso, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire e la modifica soggettiva non risulti finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

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