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Appalti pubblici: il collegamento tra imprese deve essere desunto da elementi univoci
- 29/01/2018
Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 58 del 4 gennaio 2018, ha precisato che l’onere della prova circa il collegamento tra le imprese partecipanti ad una gara spetta alla Stazione appaltante o, comunque, alla parte che ne affermi l’esistenza.
A tal proposito, il Consiglio di Stato ha ribadito che il collegamento tra imprese, tale da minare il principio di segretezza delle offerte, deve fondarsi su elementi univoci, ricavabili dall’assetto dei soggetti coinvolti e dal contenuto delle offerte dagli stessi presentate.
Nel caso di specie, non è stato ritenuto elemento univoco, ad esempio, la circostanza che il consigliere di amministrazione di una delle concorrenti possedesse un’esigua partecipazione nel capitale sociale di altra concorrente.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
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