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Agente di commercio: precisazioni dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

  • 05/02/2019

Ai sensi della normativa europea, per “agente di commercio” si intende la persona che, in qualità di intermediario, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, il “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto dello stesso (art. 1 direttiva n. 86/653).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Quarta, con la sentenza 21 novembre 2018 ha precisato che la qualifica di agente commerciale è compatibile con la circostanza che l'intermediario svolga la propria attività presso l’impresa del preponente, o che eserciti per conto del preponente medesimo anche compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di beni.

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