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Late appeal in the administrative process

  • 20/07/2020

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 3629 dell’8 giugno 2020 ha stabilito che il soggetto legittimato all’opposizione di terzo deve rivestire la qualità sostanziale di litisconsorte necessario pretermesso. In termini generali, è tale chi sia titolare di una situazione soggettiva autonoma e incompatibile con quella accertata nel processo, ovvero con quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza opposta, e quindi, in termini sintetici, ha interesse al mantenimento dell’atto impugnato. È questo il caso del controinteressato pretermesso, del controinteressato occulto perché non facilmente identificabile, ovvero del controinteressato sopravvenuto e non intervenuto nel processo. Non è invece litisconsorte necessario pretermesso, e quindi non è legittimato all’opposizione, il cointeressato, che come tale ha interesse non al mantenimento dell’atto impugnato, ma al suo annullamento. La prova della tardività di un’impugnazione, che deve essere rigorosa, va data dalla parte che la eccepisce, tenuta quindi a dimostrare quale fosse effettivamente la data alla quale la controparte ebbe piena conoscenza dell’atto da impugnare.

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