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Videoregistrazione da remoto in modalità “cloud computing”: è obbligatorio il consenso del titolare del diritto

  • 11/09/2017

Il Tribunale di Torino veniva richiesto di stabilire se la condotta di una società commerciale, che, senza aver ottenuto l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, metteva a disposizione di privati un servizio di videoregistrazione da remoto in modalità “cloud computing” di copie private relative ad opere protette dal diritto d’autore, fosse o meno legittima.  

Il Tribunale chiedeva dunque alla Corte di Giustizia europea se, a fronte di una condotta quale quella sopra descritta, potesse farsi valere l’eccezione di copia privata, di cui all’art. 5 della Direttiva 2001/29/CE.

Nelle sue Conclusioni del 7 settembre 2017 nella Causa C-265/16, l’Avvocato Generale ha precisato che la società in questione non può invocare l’eccezione di copia privata, in quanto quest’ultima è applicabile soltanto se la riproduzione sia effettuata da una persona fisica per uso privato. Inoltre, il segnale di radiodiffusione a partire dal quale era effettuata la registrazione era captato dalla società e non invece dai suoi utenti.

A detta dell’Avvocato Generale, dunque, la società è tenuta ad ottenere l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore.

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