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Valutazione di impatto ambientale non obbligatoria per interventi su piccole aree

  • 27/12/2016

La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) è una procedura amministrativa finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione da parte di una amministrazione pubblica.

Tale procedura è prevista all’art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale recepisce la Direttiva 2001/42/CE (c.d. direttiva VAS valutazione ambientale strategica) che ha introdotto la necessità di valutare gli effetti di determinate opere e programmi sull’ambiente, prima di poter dare il benestare per la loro realizzazione.

Più precisamente, la V.I.A. ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente di determinati progetti pubblici o privati.

Sul tema la Corte di Giustizia europea, con la Sentenza 21 dicembre 2016 nella causa C-444/15, confermando la validità della direttiva VAS, così come recepita dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e seguenti modifiche, ha chiarito che le autorità locali hanno facoltà di valutare discrezionalmente il rischio ambientale nel caso di interventi quantitativamente ridotti.

Ciò significa che, qualora il piano di interventi sia limitato all'utilizzo di piccole zone a livello locale, non è necessario procedere alla valutazione di impatto ambientale.

La Corte ha precisato però che devono esserci due condizioni: il piano deve essere elaborato da un'autorità locale (e non dunque regionale o nazionale) e la zona interessata deve rappresentare un'area piccola rispetto all'ambito territoriale complessivo che fa capo all'autorità.

In conclusione, la Corte ha riconosciuto alle autorità amministrative dei singoli Stati membri un potere discrezionale di valutazione del rischio ambientale allorché si tratti di esaminare piani o programmi che interessano piccole zone a livello locale.

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