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Valido il contratto-quadro relativo a servizi di investimento sottoscritto dal solo investitore

  • 22/01/2018

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, ha osservato che la forma scritta prescritta dall’art. 23 del Decreto Legislativo n. 58/1998, si riferisce ai contratti-quadro relativi ai servizi di investimento e non ai singoli servizi di investimento o disinvestimento.

La Corte ha poi precisato che la forma prevista dalla legge è senz’altro rispettata laddove il contratto-quadro in questione sia redatto per iscritto e sia sottoscritto dall’investitore, al quale ne deve essere consegnata una copia.

Ai fini della validità del contratto-quadro, non è invece necessaria la sottoscrizione dell’intermediario finanziario, il cui consenso si può desumere dai comportamenti concludenti dal medesimo tenuti.

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