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Un’impresa può essere definita artigiana solo se sono soddisfatte le condizioni di cui alla l.n. 443 del 1985

  • 30/07/2018

L’art. 2751 bis, n. 5, c.c., stabilisce che hanno privilegio generale sui mobili i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e - in particolare - ai sensi della l. n. 443 del 1985.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 18723 del 13 luglio 2018, ha precisato che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è elemento necessario ma non sufficiente ai fini della qualificazione di un’impresa come artigiana.

Infatti, ai sensi dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c., un’impresa può essere definita artigiana solo se sono sussistenti tutti i requisiti di cui alla l. n. 443 del 1985, compresi quello dell’effettiva prevalenza del fattore del lavoro personale dei soci sugli altri fattori della produzione e quello del rispetto del numero massimo di dipendenti occupati.

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