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Un messaggio pubblicitario può contenere caratteri di creatività

  • 23/10/2017

La Legge n. 633 del 1941 protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia (c.d. diritto d'autore).

Con Sentenza n. 24062 depositata lo scorso 12 ottobre, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche un messaggio pubblicitario può contenere caratteri di creatività e che la realizzazione dello stesso può dunque rientrare tra le attività che l’ordinamento considera opere dell’ingegno.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, un’impresa aveva sfruttato il risultato dell'attività creativa di altro operatore economico, al quale aveva precedentemente commissionato l’esecuzione dell’opera in questione. Sennonché, non risultava che le parti avessero pattuito alcunché, per iscritto, in ordine alla cessione del diritto di sfruttamento dell’idea creativa, il quale, dunque, non poteva ritenersi autorizzato.

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