News

 

Si ha trasferimento del ramo d’azienda solo se il ramo ceduto gode di una propria autonomia

  • 23/01/2017

L’art. 2112 del Codice Civile, in tema di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda o di un ramo d’azienda, chiarisce che per trasferimento si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata o di una sua articolazione funzionalmente autonoma.

Con Sentenza n. 1316 del 19.1.2017, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che è elemento costitutivo della cessione di un ramo d’azienda di cui all’art. 2112 c.c., l’autonomia funzionale del ramo ceduto, cioè la capacità di quest’ultimo di svolgere una determinata attività, autonomamente dal cedente e senza rilevanti integrazioni da parte del cessionario.

Si ha quindi trasferimento di un ramo d’azienda solo quando oggetto dell’operazione sia un’articolazione aziendale autosufficiente, la cui autonomia, peraltro, deve preesistere rispetto al trasferimento.  

La Corte ha invece ritenuto non sussistere il trasferimento, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2112 c.c., laddove siano ceduti i dipendenti, ma non anche beni materiali indispensabili per l’autonoma esecuzione dell’attività lavorativa. In un simile caso, semmai, si avrebbe una mera esternalizzazione di uffici o reparti.

NEWS

 
Click to view our video