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Se la parte ritira il fascicolo e non lo deposita, il giudice può decidere allo stato degli atti

  • 20/11/2018

Ove il Giudice accerti che una parte, in vista dell’udienza, ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ai sensi dell’art. 169 c.p.c., senza tuttavia procedere nuovamente al suo deposito, lo stesso Giudice, al momento della decisione, non è tenuto a rimettere la causa al ruolo per consentire alla parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti. Così è stato stabilito dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 25133 del 10 ottobre 2018.

La Suprema Corte si è richiamata all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il Giudice è tenuto a disporre la ricerca o la ricostruzione dei documenti ritenuti mancanti, qualora sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Ove, pur in presenza di tali elementi, il Giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare tale vizio in sede di legittimità, ha l’onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa.

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