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Rimessa alle Sezioni Unite la questione della responsabilità della banca che paga l’assegno a soggetto diverso dall’avente diritto

  • 24/04/2017

All’art. 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni) è previsto che: “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.

La giurisprudenza di legittimità aveva affermato il carattere oggettivo di tale responsabilità, in considerazione del fatto che la predetta norma regolerebbe in modo autonomo l’adempimento dell’assegno non trasferibile.

Tuttavia, con Sentenza n. 6560 del 5 aprile 2016, la Suprema Corte ha circoscritto la natura oggettiva della responsabilità in questione esclusivamente al rapporto tra banca negoziatrice e intestatario effettivo, concludendo per la necessità della colpa affinché la responsabilità possa essere invocata anche dalla banca trattaria.

Con Sentenza n. 9403 del 12 aprile 2017, rilevato il contrasto tra l’orientamento dominante e la precisazione appena menzionata, la Corte ha ritenuto opportuno rimettere la questione alla Sezioni Unite.

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