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Raggruppamenti verticali: individuazione di prestazioni principali e secondarie
- 03/01/2018
Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 5772 del 7 dicembre 2017, ha precisato che il raggruppamento d’imprese di tipo verticale può essere ammesso ad un appalto di servizi o forniture, a condizione che, nel bando di gara, la Stazione appaltante abbia previamente individuato le prestazioni principali e le prestazioni secondarie.
Di talché, il partecipante alla gara non può liberamente distinguere tra prestazioni principali e secondarie, per poi ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale.
Ciò, anche al fine di evitare l’elusione della disciplina in tema di responsabilità solidale. Infatti, la responsabilità dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie è circoscritta all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del soggetto che esegue la prestazione principale.
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- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...
- 12/03/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 febbraio 2024, n. 5068, ha stabilito che “Il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva ad un'altra, dietro corrispettivo ...
Serviti telefonici: per la Cassazione è illegittima la fatturazione a 28 giorni
29/02/2024La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza del 15.2.2024, n. 4182, ha stabilito che "Costituisce pratica ingannevole e quindi vietata quella da parte dell'operatore telefonico che stabilisce...