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Possibile il rent to buy anche per trasmettere a terzi le aziende

  • 27/02/2017

Il rent to buy è quel contratto che permette di ottenere l’immediato godimento di un bene a fronte di un differimento del passaggio di titolarità.

L’operazione è più frequentemente utilizzata per l’acquisto della prima casa, come previsto  dall’art. 23 del D.l. 12 settembre 2014, n. 133, ma, come sostenuto dalla Fondazione italiana del Notariato in una importante ricerca presentata il 23 febbraio scorso, nulla vieta che lo schema possa essere impiegato anche in contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento della proprietà di una azienda.

Il rent to buy di azienda consentirebbe al potenziale acquirente di entrare subito nel godimento dei beni dell’azienda. Inizialmente detti beni verranno condotti in affitto verso il pagamento di un canone periodico (fase “rent”); successivamente, il conduttore ne diverrà proprietario (fase “buy”), mediante il pagamento del prezzo convenuto, dal quale verranno scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.

L’operazione, dunque, presenta una serie di profili interessanti: l’accantonamento di parte di quanto versato per l’affitto d’azienda come acconto sul prezzo d’acquisto; la possibilità di accantonare ulteriore liquidità con il proprio lavoro per l’acquisto finale; la posticipazione di tutti i costi e le imposte.

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