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Per le Pubbliche Amministrazioni committenti è sempre esclusa la responsabilità solidale, con gli appaltatori, per i debiti nei confronti dei lavoratori dipendenti

  • 17/10/2016

L’art. 29, D.Lgs. 276/2003 stabilisce che i committenti rispondano, in solido con gli appaltatori, per i debiti retributivi e contributivi eventualmente maturati nei confronti dei lavoratori, dipendenti o autonomi, nell’esecuzione del servizio.

Il D.L. del 28.6.2013 n. 76 è intervenuto su questo tema, prevedendo l’esplicito esonero dalla disciplina delle Pubbliche Amministrazioni appaltatrici. La norma quindi, ad oggi,  prevede la responsabilità solidale in questa materia solo in caso in cui l’impresa appaltatrice sia privata.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale, cui ha aderito anche il Tribunale di Torino, chiamato a giudicare in primo grado la vicenda poi decisa dalla Cassazione con la Sentenza n. 20327, depositata il 10 ottobre u.s., nei periodi precedenti alla entrata in vigore del sopracitato Decreto Legge, la responsabilità solidale si applicherebbe anche nei confronti del committente Pubblica Amministrazione.

Questa lettura non è però condivisa dalla Cassazione che, con la Sentenza sopra citata, esclude in ogni caso la possibilità di applicare le norme sulla responsabilità solidale ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni. Secondo la Cassazione, infatti, il Decreto Legge non ha innovato il quadro normativo previgente, ma ha solo esplicitato un precetto già desumibile dal testo originario.

Inoltre, La Suprema Corte ha escluso che detto principio, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni, possa essere esteso anche alle società di diritto privato  tenute al rispetto della procedura di evidenza pubblica.

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