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Per la costituzione di start-up innovative non è obbligatorio l’intervento di un notaio

  • 09/10/2017

Il Decreto Ministeriale del 17 febbraio 2016 ha previsto che la costituzione di start-up innovative possa avvenire senza l’intervento di un notaio, a mezzo di un documento informatico firmato digitalmente.

Contro tale previsione, il Consiglio Nazionale del Notariato ha proposto ricorso avanti il TAR Lazio, lamentando la lesione delle competenze professionali dei notai.

Con Sentenza n. 10004 del 2 ottobre scorso, il Giudice amministrativo ha escluso che il D.M. abbia voluto eliminare la possibilità di redazione per atto pubblico dell’atto costitutivo di start-up innovative. Infatti, la redazione per atto pubblico è senz’altro ammessa dall’art. 4, comma 10-bis, Decreto Legge n. 3/2015.

Il TAR Lazio ha poi precisato che l’art. 11 della Direttiva 2009/101/CE ammette che l’atto costitutivo e lo statuto delle società ben possano non rivestire la forma dell’atto pubblico, se la legislazione nazionale preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario. In Italia, tale controllo è senz’altro operato dall’ufficio del registro delle imprese.

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