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Per evitare la revocatoria fallimentare non basta dimostrare l’assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d’insolvenza

  • 21/11/2016

L’art. 67 della Legge Fallimentare prevede che, in caso di fallimento, sono revocati gli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie effettuati dal debitore nell’ultimo periodo (6 mesi o 1 anno, in relazione alla tipologia di atto da revocare) antecedente al fallimento. 

Il primo comma dell’articolo sopracitato prevede, inoltre, una presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza. Ciò significa che, per evitare l’azione revocatoria, si dovrà dare prova che non si conosceva lo stato di insolvenza del debitore al momento in cui è stato posto in essere l’atto revocabile.

A riguardo si è espressa recentemente la Corte Suprema di Cassazione che, con Sentenza n. 23424 del 17 novembre 2016, ha stabilito come la prova non possa essere la mera dimostrazione dell’assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d’insolvenza. È necessario, secondo la Corte, che ci sia una positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l’atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, che l’imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell’impresa.

Per evitare tali rischi è importante dunque che, prima di sottoscrivere atti a titolo oneroso, ricevere pagamenti o garanzie, si effettui un monitoraggio delle condizioni economiche e finanziarie del cliente comprendendone la solvibilità.

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