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Non vi è violazione del ne bis in idem se le condanne riguardano azioni distinte

  • 25/09/2017

Ai fini dell’applicabilità del principio che vieta il “ne bis in idem” è richiesta l’identità del fatto criminoso, da intendersi come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta.

A tal proposito, con Sentenza del 19 settembre 2017, n. 42834, la Corte di Cassazione ha escluso la violazione del ne bis in idem, in un caso in cui due condanne per bancarotta, pur relative alla distrazione di uno stesso marchio, avevano ad oggetto delle condotte che dovevano considerarsi distinte.

Nel caso di specie, un marchio era stato fittiziamente ceduto da una società ad un’altra; il medesimo marchio era poi definitivamente uscito dal patrimonio delle predette società, entrambe fallite, per entrare in quello di una società straniera.

La Cassazione ha dunque escluso la sovrapponibilità delle condotte distrattive. Ciò, in considerazione della diversità delle società fallite, dei patrimoni depauperati e delle masse di creditori danneggiati.

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