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Non esiste un diritto all’oblio per i dati personali contenuti nel Registro delle Imprese

  • 13/03/2017

L’art. 14 della Direttiva n. 46 del 1995, sul trattamento dei dati personali, è rubricato “Diritto di opposizione della persona interessata” e riconosce il c.d. “diritto all’oblio”. Infatti, l’articolo in questione prevede che il soggetto interessato possa opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, al trattamento dei propri dati personali.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione aveva chiesto alla Corte di Giustizia europea di stabilire se il diritto all’oblio potesse essere fatto valere anche per i dati personali contenuti nel registro delle imprese.

Il quesito si era posto nell’ambito di un procedimento avviato dall’amministratore di una società edile. Costui lamentava che gli immobili costruiti dalla sua impresa fossero rimasti in parti invenduti, a causa della menzione, nel registro delle imprese, del suo passato ruolo di amministratore di altra società, dichiarata fallita nel 1992 e cancellata nel 2005.

Con sentenza depositata il 9 marzo scorso nella causa C-398/15, la Corte di Giustizia ha dapprima chiarito che la pubblicità del registro delle imprese mira a garantire la certezza del diritto nelle relazioni tra le società ed i terzi da tutelare. La Corte non ha poi riconosciuto l’esistenza di un diritto all’oblio per i dati personali contenuti nel registro delle imprese. Infatti, secondo la Corte europea, atteso il numero limitato di dati personali riportati in tale registro, non viene in rilievo alcuna violazione dei diritti fondamentali delle persone.  

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