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Nelle gare “sotto soglia” non è necessario che il Presidente della Commissione sia un soggetto esterno alla stazione appaltante

  • 26/09/2016

Le linee guida dell’A.N.A.C., emanate il 4 luglio 2016, prevedevano che anche nelle gare pubbliche c.d. “sotto soglia” (aventi un valore inferiore a 5,2 milioni di euro per i lavori, e 209 mila euro per i servizi), il ruolo di Presidente della Commissione di gara dovesse essere ricoperto da un soggetto esterno all’Amministrazione appaltante, iscritto in un’apposita lista di esperti tenuta direttamente dall’Autorità. 

Sul punto, però, con parere del 13 settembre 2016, n. 1903, il Consiglio di Stato ha rilevato come questa previsione, pur assicurando una maggiore trasparenza, contrasta con il nuovo Codice degli Appalti, il quale impone la nomina di Commissioni esterne solamente per gli appalti “sopra soglia”, aventi un valore maggiore rispetto a quelli poc'anzi indicati.

Pertanto, alla luce del citato parere, non può ritenersi obbligatoria la nomina di un Presidente esterno nelle gare c.d. “sotto soglia”.

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