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Nei rapporti tra soci di una s.n.c. è esclusa la responsabilità illimitata

  • 24/10/2016

L’art. 2291 del Codice Civile enuncia la responsabilità, solidale e illimitata, di tutti i soci di una società in nome collettivo per le obbligazioni sociali assunte. Tale principio però, come confermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 19 ottobre 2016 n. 21066, è valido esclusivamente a tutela dei terzi estranei alla società e non per le obbligazioni contratte dalla s.n.c. nei confronti dei uno dei soci.

Il principio di illimitata responsabilità non opera, infatti, nei rapporti sociali ove vige, invece, la regola secondo cui ciascun socio contribuisce agli oneri della società in modo proporzionale alla propria quota.

Tale conclusione risulta perfettamente compatibile con il principio generale espresso dall’art. 1299 c.c. che limita l’azione di regresso tra obbligati solidali alla sola quota del debito gravante su ciascuno di essi.

Pertanto, conclude la Corte, per le obbligazioni contratte dalla s.n.c. nei confronti di uno dei soci, gli altri soci ne rispondono solamente in rapporto proporzionale alla propria quota e non in modo illimitato.

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