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Mediazione: la conclusione dell’affare e diritto alla provvigione
- 06/11/2018
L'art. 1754 c.c. definisce "mediatore" colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La Corte di Cassazione, sez. II, con l’ordinanza n. 21559 del 2018 ha statuito che il diritto alla provvigione del mediatore sorge ogni qualvolta vi sia un rapporto causale tra l’attività di intermediazione e la conclusione dell’affare.
In particolare, non è necessario che il nesso eziologico sia immediato e diretto, ma è invero sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti in modo da costituire l’indispensabile premessa per la conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.Â
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