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Macchinario non conforme alle norme in materia di sicurezza: la responsabilità è di chi lo concede in uso

  • 27/11/2018

La Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. IV, 24.9.2018, n. 40931) ha stabilito la responsabilità penale del datore di lavoro derivante dalla cessione, in comodato, di un macchinario “non sicuro” qualora dal suo utilizzo derivi un infortunio ad un dipendente della società comodataria.

Nel caso di specie, in applicazione di quanto previsto dall’art. 16 T.U. n. 81/2008, l’amministratore delegato della società aveva conferito delega di funzioni ad altro soggetto interno all’azienda affinché si occupasse degli stabilimenti produttivi della società stessa. Non era in dubbio né la validità della delega di funzioni, né il fatto che il controllo sulla sicurezza dei macchinari all’interno dei diversi stabilimenti spettasse al delegato.

Cionondimeno, l’amministratore delegato non poteva andare esente da responsabilità stante il disposto di cui all’art. 23 T.U. n. 81/2008: nel momento in cui si vende, cede o comunque concede in uso un macchinario non conforme alle norme in materia di sicurezza, la responsabilità ricade su quanti pongono in essere tali attività (es. vendita, noleggio, concessione in uso), poiché a loro spetta il necessario controllo di regolarità prima che il macchinario esca dalla loro disponibilità.

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