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Licenziamento illegittimo: la codatorialità fa scattare la responsabilità solidale

  • 12/03/2019

Richiamando la normativa civilistica in materia di debito tra più coobbligati (art. 1294 c.c.) la Cassazione (Cass. civile, sezione lavoro, sentenza 11.2.2019 n. 3899) ha rilevato che, anche laddove non sia provata l’esistenza di un unico centro di imputazione di interessi, sussiste responsabilità solidale tra più società laddove il lavoratore dimostri di aver prestato la propria attività lavorativa indifferentemente in favore di ciascuna di esse.

Mentre, infatti, la prestazione lavorativa è unica, i soggetti destinatari e fruitori della stessa possono essere diversi e, pertanto, è corretto ritenere che in caso di prestazione resa in favore di più soggetti, tutti debbano ritenersi responsabili, configurandosi in tal modo una c.d. codatorialità di fatto, relativamente al rapporto di lavoro in discorso.

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