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Licenziamento illegittimo: la codatorialità fa scattare la responsabilità solidale
- 12/03/2019
Richiamando la normativa civilistica in materia di debito tra più coobbligati (art. 1294 c.c.) la Cassazione (Cass. civile, sezione lavoro, sentenza 11.2.2019 n. 3899) ha rilevato che, anche laddove non sia provata l’esistenza di un unico centro di imputazione di interessi, sussiste responsabilità solidale tra più società laddove il lavoratore dimostri di aver prestato la propria attività lavorativa indifferentemente in favore di ciascuna di esse.
Mentre, infatti, la prestazione lavorativa è unica, i soggetti destinatari e fruitori della stessa possono essere diversi e, pertanto, è corretto ritenere che in caso di prestazione resa in favore di più soggetti, tutti debbano ritenersi responsabili, configurandosi in tal modo una c.d. codatorialità di fatto, relativamente al rapporto di lavoro in discorso.
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- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...
- 12/03/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 febbraio 2024, n. 5068, ha stabilito che “Il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva ad un'altra, dietro corrispettivo ...
Serviti telefonici: per la Cassazione è illegittima la fatturazione a 28 giorni
29/02/2024La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza del 15.2.2024, n. 4182, ha stabilito che "Costituisce pratica ingannevole e quindi vietata quella da parte dell'operatore telefonico che stabilisce...