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Le nuove clausole statutarie non sono opponibili al socio che è receduto

  • 25/09/2017

Secondo la giurisprudenza, il recesso del socio di una società di persone si perfeziona nel momento in cui la relativa dichiarazione giunge a conoscenza della società, prima ancora, dunque, che egli riceva la liquidazione della sua quota di partecipazione.

Sul punto, con Ordinanza n. 21036 dello scorso 11 settembre, la Corte di Cassazione ha chiarito che le vicende societarie, successive al recesso, non sono opponibili al recedente.

Nel caso di specie, a seguito del recesso del socio, la società si trasformava in una società a responsabilità limitata, il cui nuovo Statuto conteneva una clausola compromissoria per la risoluzione delle vertenze tra i soci.

La Corte ha quindi stabilito che tale clausola non può essere opposta al socio receduto e che competente a conoscere della controversia inerente la liquidazione della sua quota di partecipazione, è il Giudice ordinario, non  invece un Collegio arbitrale.

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