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Le modifiche al contratto di locazione non si estendono al contratto di sublocazione

  • 17/04/2018

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 6390 del 15 marzo 2018, ha osservato che l’art. 1595, comma 3, c.c., costruisce un rapporto di dipendenza tra il contratto di locazione ed il contratto di sublocazione, a tutela del locatore e del sub-conduttore.

Pur essendo il contratto di sublocazione inevitabilmente collegato a quello di locazione, ciò non dà però luogo ad un unico rapporto contrattuale, ma ad una pluralità di contratti che rimangono entità negoziali autonome. 

Pertanto, il locatore ed il conduttore non possono modificare il contenuto di un contratto di sub-locazione che ha ad oggetto lo stesso immobile del contratto di locazione. Ad esempio, la stipula ex novo di un contratto di locazione già cessato non può avere effetti sul contratto di sublocazione.

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