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Le garanzie per il consumatore non operano se la vendita è accessoria alla prestazione

  • 02/10/2017

L’art. 3 della Direttiva n. 1999/44, su aspetti della vendita e delle garanzie di beni di consumo, statuisce che “il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”.

Un Giudice tedesco aveva chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea alcuni chiarimenti in merito a tale Direttiva, in un caso in cui due coniugi, che avevano dato incarico ad un’impresa di ristrutturare la propria piscina, lamentavano la presenza di un certo numero di vizi.

Con Sentenza depositata il 7 settembre, nella Causa C-247/16, la Corte ha chiarito che la Direttiva in questione si applica non solo ai contratti di vendita in senso stretto, ma anche a talune categorie di contratti che comportano una prestazione di servizi, a condizione che quest’ultima sia accessoria alla vendita.

Nel caso in esame, però, la prestazione di servizi consistente nell’installazione dei beni costituiva l’oggetto principale del contratto d’opera e la vendita di tali beni rivestiva un carattere accessorio rispetto alla prestazione di servizi. Di talché, il contratto d’opera in questione non ricade nell’ambito applicativo della Direttiva n. 1999/44.

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