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L’attore anche solo parzialmente vincitore non può essere condannato alle spese di lite

  • 19/03/2018

L’art. 92, comma 2, c.p.c., dispone che, in caso di soccombenza reciproca, il Giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1572 del 23 gennaio 2018, ha statuito che l’attore parzialmente vittorioso in relazione all’unica domanda proposta, così come quello vittorioso su una sola delle plurime domande avanzate, non possa essere condannato, neppure parzialmente, alle spese. Se dunque, in caso di soccombenza reciproca, le spese vengono compensate in parte, esse saranno poste a carico del solo convenuto, per la parte non compensata.

A detta della Corte, quindi, non si può condannare alla rifusione delle spese chi sia stato costretto a innescare la lite in modo anche solo in parte fondato.

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