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L’accesso civico generalizzato e l’onere per l’istante di indicare i documenti richiesti

  • 01/10/2019

Con sentenza 2 settembre 2019 n. 6028, il Consiglio di Stato, sez. III, si è pronunciato sul diritto di accesso ai documenti amministrativi per tramite dell’accesso civico generalizzato.

Per quest’ultimo non è previsto un obbligo dell’istante di indicare i documenti di cui si richiede l’ostensione. Nonostante ciò, il Consiglio nella citata sentenza, ha chiarito che al fine di ottenere dal giudice amministrativo l’ordine di esibizione dei documenti richiesti, la parte interessata ha l’onere di indicarli. Infatti, né il codice, né tantomeno il D. Lgs. 33/2013, prevede che il giudice possa ordinare l’ispezione presso una pubblica amministrazione col solo fine di ricercare documenti di cui si presume l’esistenza.

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