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La scarsità di docenti non autorizza l’introduzione del numero chiuso nei corsi universitari

  • 04/09/2017

La Legge n. 264/1999 ha previsto l’introduzione di un limite agli ingressi (cosiddetto “numero chiuso”) soltanto con riferimento a determinati corsi universitari, o comunque laddove sussistano determinati requisiti, individuati dall’art. 2 della predetta legge.

Sul punto, con Ordinanza n. 4478 del 31 agosto scorso, il TAR Lazio ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’Unione degli Universitari, avverso i provvedimenti dell’Università di Milano a mezzo dei quali veniva disposta una barriera all’ingresso per i corsi di laurea delle facoltà umanistiche.

A tal proposito, il TAR Lazio ha argomentato nel senso che la previsione del “numero chiuso” deve essere ispirata, ad esempio, da necessità legate all’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, come previsto dall’art. 2 della legge n. 264/1999.

Invece, la carenza di docenti, che costituiva la motivazione principale a sostegno della decisione dell’Università di Milano, non può essere considerata sufficiente ai fini dell’introduzione di un limite agli ingressi.

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