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La riduzione dei quorum deliberativi non consente il recesso

  • 05/06/2017

Ai sensi dell’art. 2437, lett. g), del Codice Civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci di società per azioni che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto relative ai diritti di voto o di partecipazione.

Con Sentenza del 1° giugno 2017, n. 13875, la Corte di Cassazione ha stabilito che i soci non consenzienti non godono del diritto di recesso, per il caso in cui una delibera assembleare abbassi al livello di quelli previsti dalla legge, i più elevati quorum deliberativi stabiliti dallo statuto della società.

Infatti, la Corte ha chiarito che la modifica dei quorum deliberativi non coinvolge né i “diritti di voto”, che rimangono, in un caso quale quello in esame, senz’altro immutati, né i “diritti di partecipazione”, da intendersi come “diritto di partecipazione agli utili”.  

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